Come fare per.. Minori


minori adozioni - informazioni su genitori biologici
DOVE

Prima del 31 marzo 2001 era necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica per ottenere la copia integrale dell’atto di nascita.
Attualmente si va direttamente in Comune; tuttavia se risulta dall’atto che vi è stata adozione speciale, la persona viene invitata a richiedere autorizzazione al Tribunale dei Minorenni.
Il Tribunale dei Minorenni competente è quello del luogo di residenza dell'adottato.

INFORMAZIONI

Le informazioni relative ai genitori biologici possono essere fornite :
a) ai genitori adottivi per gravi e comprovati motivi, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni
b) al responsabile di una struttura ospedaliera in caso di necessità ed urgenza e di grave pericolo per la salute del minore
c) all’adottato che abbia compiuto 25 anni con autorizzazione del Tribunale Minorenni
d) all’adottato che abbia compiuto 18 anni, per gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, su autorizzazione del Tribunale dei Minorenni
e) all’adottato maggiorenne i cui genitori adottivi siano deceduti o irreperibili.

L’accesso è ora consentito anche all’adottato figlio di madre che ha dichiarato di non voler essere nominata. In tal caso il Tribunale procederà in maniera riservata ad interpellare la madre e l’accesso sarà consentito solo in presenza di una revoca dell’anonimato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vedi art 28 L. 04-05-1983 n. 184.
Diritto del minore ad una famiglia - come modificato dall’ Art. 24 Nuova legge adozioni legge 28 marzo 2001 n. 149

Vedi però sentenza.
Corte Costituzionale n. 278 del 18- 22 novembre 2013 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/11/2013  - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

COSTO

contributo unificato euro 98,00  Vedi nota Minisitero  Giustizia 28/05/2014
diritti forfetizzati di notifica euro 27,00

COME

Si fa istanza al Tribunale Minorenni del luogo di residenza dell’adottato,che istruisce la pratica, esaminando il fascicolo e programmando un colloquio con uno psicologo sia nel caso in cui le informazioni possono, sia nel caso in cui non possono essere rilasciate.
Le informazioni si chiedono al Tribunale Minorenni del luogo di residenza dell’adottato; il Tribunale dei Minorenni di Genova, tuttavia, se riceve un’istanza di propria competenza se ne occupa direttamente.

NEWS

La Corte UE  con sentenza   n. 425  del 25/09/2012 (ricorso 33783/09)  ha censurato la legislazione italiana che dà una protezione assoluta all’anonimato della madre  senza contemperare con le esigenze  del bambino.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 278  del  18- 22 novembre 2013  pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n. 48 del 27/11/2013  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art.30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione” .

INOLTRE

La preclusione all’accesso alle origini da parte del figlio di madre che ha chiesto di non essere nominata non ha durata illimitata,  anche se la madre non ha revocato la scelta, in quanto  l'art. 93, comma 2 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabilisce che "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 396/2000, possono essere rilasciati in copia integrale a che vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento".
Per approfondimenti:
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/pareri/parere_adozione141003.html