Come fare per.. Servizi Penali


estinzione di reato (patteggiamento e d.p.)
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia:

1)    Per:  sentenze Tribunale e  ex Pretura - sentenze  e decreti penali GIP - decreti penali ex Pretura : Cancelleria unica incidenti esecuzione -  5° piano - stanza 14 - 16 - 18
Orario: da lunedì a sabato 9,00 – 13,00

3)    Per le sentenze riformate dalla Corte Appello: : Ufficio Esecuzione Penale – Giudice dell’Esecuzione   – 8° piano – stanze 46 – 59 - tel. 010/5692441 - 2668. Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30

COS'E'

Quando un procedimento penale viene definito con patteggiamento o con decreto penale, la legge prevede che il reato si  estingue per effetto del decorrere del tempo, a certe condizioni.
Nel caso di patteggiamento, il reato è estinto, quando è stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni (dal passaggio in giudicato della sentenza) quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.
N.B. Per patteggiamento allargato vedi nota bene.
Nel caso di decreto penale, il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Questa previsione è operativa  per quelli divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore della legge Carotti  (Legge 479/99 – G.U. n. 296  del 18/12/1999) [vi è però sul tema giurisprudenza difforme – vedi].
La sentenza penale con la quale viene applicata la pena su richiesta delle parti e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario; non compaiono sul certificato richiesto da privati, compaiono invece nei certificati richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni e per ragioni di giustizia. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.

L'interessato può fare ricorso al giudice dell'esecuzione; se lo stesso accoglie l’istanza e dichiara estinto il reato ai sensi dell’art. 445 c. 2 o 460 c.5 c.p.p., viene inviato il foglio complementare al Casellario competente che provvede all’annotazione nella scheda. 

La scheda del Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione, ma si determina soltanto una annotazione che compare di seguito all’indicazione degli estremi della sentenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art 445 e 460 cod. proc. pen.  Art 676 - 667 cod. proc. pen.

CHI

La persona che ha subito la condanna.

COMPETENZA

Per determinare chi sia il Giudice dell'esecuzione, a norma dell'art.665 C.P.P., occorre distinguere:
1) in caso di condanna unica: di norma giudice dell’esecuzione è quello che ha pronunciato la sentenza o il decreto di condanna per il reato in questione.
Casi particolari:
 A) se si tratta di sentenza in grado di appello che ha confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), G.d.Es. è quello di primo grado;
B) quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, G.d.Es. è quello che ha emesso il provvedimento impugnato (ma se questo è d'appello e ricorre il caso su esposto al punto A, è competente il giudice di primo grado);
C) se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

2) in caso di più condanne pronunciate da Giudici diversi: in base al principio della unicità del Giudice dell'esecuzione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Per più provvedimenti emessi da giudici di grado differente (Tribunali e Corti di Appello): il giudice dell’esecuzione dell’ufficio più alto in grado che ha emesso il provvedimento  che per ultimo è divenuto esecutivo, se il provvedimento (la sentenza) è stata riformata in modo sostanziale, cioè se la modifica non riguarda la sola pena (la modifica della sola pena non costituisce riforma). Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio; e se si tratta di provvedimenti del Giudice di Pace e di altro Giudice ordinario, G.d.Es. è in ogni caso quest'ultimo.
I provvedimenti delle Preture si considerano come emessi dal Tribunale del circondario.

Ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta

COME

Con domanda (patteggiamento) (domanda 2 per decreto penale) (v. modulistica) indirizzata al Giudice dell'Esecuzione alla quale va' allegata: 
- la copia della sentenza di patteggiamento o del decreto penale
- in caso  di condanna a pena pecuniaria,  attestazione dell’avvenuto pagamento  rilasciato dall’Ufficio Recupero  Crediti competente (occorre versamento euro 3,84 per diritti)

COSTO

Esente da imposte e bolli

NOTA BENE

Nel caso di patteggiamento allargato non opera il meccanismo estintivo di cui all’art. 445 c.p.p.
Il patteggiamento allargato è stato  introdotto dalla legge n° 134 del 12/06/2003, con riferimento ai delitti e contravvenzioni per i quali sia applicabile, a seguito della riduzione, una pena detentiva superiore a 2 anni e 1 giorno ed inferiore a 5 anni,  anche se congiunta a pena pecuniaria. La riduzione della pena, così come nel patteggiamento ordinario, è fino ad un terzo della pena che sarebbe ordinariamente applicabile (ciò significa che il patteggiamento allargato copre reati punibili con la pena sino a 7 anni e sei mesi).

Con nota del 13/11/2015    la Direzione Generale della Giustizia Penale del  Ministero Giustizia DAG ha stabilito che  i provvedimenti  di patteggiamento allargato  siano menzionati  nel certificato spedito a richiesta dell’interessato.

ESTINZIONE ex artt. 167 c.p. e 163 c.p. SOSPENSIONE CONDIZIONALE

Esiste poi una causa sui generis di estinzione del reato: l’istituto della sospensione condizionale  della pena.
Quando ricorrono le condizioni previste dall’art 163 c.p. , il giudice dispone la sospensione condizionale della pena  per 5 anni se la condanna è per delitto, per 2 anni se contravvenzione, oppure per 1 anno nell’ipotesi di cui all’ultimo comma  dell’ art. 163 c.p. 
La legge prevede  che il reato si  estingue   per effetto del decorrere del tempo, a certe  condizioni: se entro i termini stabiliti, il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. (l’estinzione del reato comporta la non esecuzione della pena, ma non l’estinzione degli effetti penali della condanna, di cui si tiene conto ai fini della recidiva).
 La domanda si propone con incidente di esecuzione; è necessario il legale.