Come fare per.. Famiglia


Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
Scheda aggiornata al 09/06/2020
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – IV Sezione  Volontaria giurisdizione 6° piano - lato sinistro – stanza 74 –  Tel. 010/5692624
 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 –  sabato chiuso

 

COS'E'

E’ un fondo istituito per  dare, a certe condizioni, un sostegno economico al coniuge separato  in stato di bisogno, con il quale convivano figli minori o maggiorenni in stato di handicap, se lo stesso  non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli, non avendo ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Il Fondo è sperimentale per gli anni 2016 – 2017

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 1 comma 414 415 416 legge stabilità 2016
Decreto  del Ministero della Giustizia 15 dicembre 2016

CHI

Il  genitore convivente con i figli comuni dei coniugi .
I figli devono essere minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave.

CONDIZIONI

Occorre che il richiedente:
- sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave; la convivenza va intesa come collocazione prevalente.
- abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente e che l’inadempimento  sia maturato dopo l’entrata in vigore della legge 208/2015, quindi dopo il 1° gennaio 2016.
La richiesta  può essere presentata anche in caso di inadempimento parziale

COME

Attraverso domanda in carta semplice, diretta alla Cancelleria civile del Tribunale
 

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti  il non possesso di beni immobili;
d) originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma c.p.c.

ITER

Il  presidente   del tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,   se  sussistono  i presupposti, e assunte informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza,  la  trasmette  al Dipartimento per gli affari di  giustizia del Ministero  della Giustizia per la liquidazione, sia  nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni). Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.
 In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
 Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero.