Come fare per.. Famiglia


separazione consensuale
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova -  Ruolo  Generale Civile   - piano 11° stanza 32.
Orario: lunedì – venerdì ore 9,00 – 13,00 (13,30 atti urgenti) sabato 9,00 – 12,00 

Trattazione: Volontaria giurisdizione Famiglia  -6° piano – stanza 72 - Tel. 010/5692374

Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso

NB: dal 1 marzo 2023 non è più possibile presentare la domanda di separazione consensuale senza l'assistenza di un avvocato (c.d. riforma Cartabia)

COS'E'

E' una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.
I coniugi possono chiedere, se sono d’accordo su ciò,

  •  Di essere autorizzati a vivere separati.
  •  Che i figli siano affidati ad entrambi congiuntamente o con modalità condivisa, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.
  •  Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa. L'assegnazione può essere disposta solo in presenza di figli e presuppone la necessaria presenza dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti  e spetta esclusivamente al coniuge che sia anche collocatario dei figli.
  •  Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l’abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è , di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge, assegno da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.L'assegno di mantenimento non può essere limitato temporalmente nè può essere corrisposto mediante "una tantum"  (es.trasferimento immobilare e/o dazione di una somma in unica soluzione)
RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Art.150 - 158 c.c.
  • Art. 706 sgg. cod. proc. civ.
CHI

I coniugi congiuntamente

COME

Il ricorso per separazione consensuale  deve essere:

  •  diretto al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (o di domicilio documentato) dei ricorrenti
  •  sottoscritto da entrambi i coniugi. L’istanza, sottoscritta da entrambi i coniugi, deve essere depositata da avvocato munito di procura da parte di entrambi i coniugi.

All’udienza i coniugi devono comparire personalmente.

La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell'udienza decorrono i termini (sei mesi) per richiedere il divorzio.

NB: il nuovo art.473 Bis. 49 c.p.c. introdotto dal D.Lgs 149/2022 ( riforma Cartabia) prevede la possibilità di cumulare la domanda di separazione personale dei coniugi e quella di sciglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Pertanto le parti negli atti introduttivi del procedimento di separazione possono proporre anche la domanda di divorzio e le domande a questa connesse, che divengono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La sentenza emessa all'esito dei procedimentin conterrà autonomi capi per le diverse domande proposte e determinerà altresì la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Tale previsione riguarda i soli procedimenti radicati a decorrere dal 28 febbraio 2023.

COSTO

Contributo unificato € 43,00

Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM.

DOCUMENTI

da depositare (esenti da bollo):  
• stato di famiglia;
• certificato di residenza;
• estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
• documenti fiscali relativi ai redditi  dell’ultimo anno quando vi sono figli minori (101, 740 ...)
• nota di iscrizione a ruolo compilata (codice 111001)
• Fotocopia documento d’ identità dei coniugi

I legali sono invitati a  compilare il frontespizio (v. modulistica) del verbale prima dell’udienza.

CASI PARTICOLARI

Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all’altro coniuge e all’udienza devono comparire entrambi i coniugi ed essere d’accordo.
Inoltre, se uno dei due coniugi si trova in un’altra città o all'estero, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti all'autorità consolare o  ad un notaio.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti al direttore del carcere; l’altro coniuge potrà provvedere al deposito e alla firma della domanda in cancelleria. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

LINK

Regime fiscale degli assegni: Vedi scheda assegni separazione e divorzio

Per avere COPIE di DIVORZI E SEPARAZIONI (sentenze e verbali) vedi TABELLA

Certificato art. 39 regolamento ce 2201/2003 sulle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Linee Guida  18.10.2022 condizioni di separazione consensuale

 https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_59314.pdf

NOVITA': Convenzioni negoziazione assistita e procedura semplificata in Comune

Legge 162/2014  di conversione del D.L. 132/2014. 
Tale legge ha introdotto nuove modalità di separazione: 
una convenzione di negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi per  le  soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli   effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e loro modifica, e di alimenti (art. 6  legge 162/2014).

Vedi linee guida  diramate dalla Procura della Repubblica in ordine alle convenzioni di negoziazione assistita  ex art. 6  Legge 162/2014. nonchè il Protocollo stipulato in data 2 Febbraio 2023 tra Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ordine avvocati e Comune di Genova che ha recepito le successive modifiche ed integrazioni ad opera della L. 206/2021 e del D.Lgs 149/2022: Protocollo sulle procedure di negoziazione assistita familiare

-Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di   cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle   condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello   stato civile  (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014]
Per approfondimenti vedi scheda

NB a decorrere dal 22/06/2022 la Convenzione di Negoziazione Assistita si applica altresì alle Unioni civili ai conviventi di fatto.

 

 

SPESE STRAORDINARIE

La Sezione IV Famiglia, nella riunione del 15/09/2016,  ha  espresso il proprio orientamento uniforme in relazione alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, chiarendo quali tra dette spese richiedono il  preventivo  accordo tra i genitori e quali no.
Vedi protocollo

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Nella riunione del  16/09/2022 la Sezione IV Famiglia alla luce di quanto disposto dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/07/2021 ha formalizzato il mutamento di giurisprudenza nel senso di consentire nuovamente i trasferimenti immobiliari all'interno delle procedure di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Di seguito il link di rinvio al verbale nel quale sono indicate le linee guida e le modalità operative

https://www.ufficigiudiziarigenova.it/allegatinews/A_59780.pdf