Come fare per.. Servizi Penali


testimoni nel processo penale
Scheda aggiornata al 04/10/2016
DOVE

Per la liquidazione delle indennità :
Corte d’Appello  -Ufficio Spese anticipate  - piano 7°  -stanza 56 -  telefono 010 56092314
Tribunale - Ufficio  Spese anticipate -  piano 5° -  stanza 48 - telefono 010 5692378 (orario: lu - ma  - ore 11,00/13,00)
Giudice di Pace - Ufficio Spese anticipate - piano 5° - stanza 7 - tel. 010 5694259

COS'E'

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Il testimone citato ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 194 sgg. c.p.p. - artt. 45 – 48 T.U. Spese di Giustizia

CHI

Chi è stato citato

COME

L'atto di citazione a comparire quale testimone in una causa penale contiene  numero e  estremi della causa  e  l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell’aula nella quale si svolgerà  il processo.

PERMESSI DATORE DI LAVORO

I testimoni lavoratori dipendenti hanno diritto ad un permesso per l’ assenza dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal lavoro per    rendere testimonianza, in quanto si tratta di un dovere sanzionato penalmente.
Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l’ufficio giudiziario può rilasciare una certificazione per giustificare tale assenza.

Nel caso del dipendente pubblico, se la testimonianza è resa nell’interesse dell’amministrazione, il dipendente deve essere considerato in servizio.
Nessun rimborso viene corrisposto per la giornata di lavoro.

INDENNITA'

Nel processo penale hanno diritto alla liquidazione, con il meccanismo dell'anticipazione a carico dello Stato, esclusivamente i testimoni chiamati a deporre dal Pubblico Ministero o dal Giudice.
Le indennità e le spese di viaggio spettanti  sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata,  a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

  • Ai testimoni non residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista  oltre 2,5 Km. da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame per i testi provenienti da località distante oltre 500 Km. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.   
  • Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.   
  • Non è ammesso il rimborso se si raggiunge l'ufficio giudiziario usando un mezzo proprio (ad esempio, l'automobile): in questo caso  verrà rimborsato l’equivalente  del prezzo del biglietto del treno in seconda classe.
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità predette, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, appartenenti alle forze dell’ordine, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità predette, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
  • Se si tratta di testimone citato a richiesta delle  parti private, le spese di viaggio e le indennità sono semplicemente quantificate dal cancelliere/funzionario dell’Ufficio Giudiziario, il quale, a norma dell’art. 199 T.U., emette il relativo ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione, salvo che questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte dovrà, pertanto, versare al teste la somma indicata dal cancelliere nell'ordine di pagamento.
IMPOSSIBILITA' A COMPARIRE

Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui è citato, il testimone abbia un inconveniente che rende impossibile la sua presenza,  deve comunicarlo tempestivamente per iscritto (lettera, fax) alla Cancelleria indicata nell’atto di     citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento. Se il giudice ritiene fondato  l’impedimento, dispone una nuova citazione per una successiva udienza.
L’art. 366 c.p.  punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.
Se il  testimone - regolarmente citato - non compare senza addurre un legittimo impedimento,il giudice potrà disporne l’accompagnamento coattivo; la persona potrà altresì essere condannata al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.