10/12/2018 - 
Sentenza Corte Costituzionale  n° 231 del 7/11/ 2108 - Processo penale - Casellario giudiziale - Messa alla prova
                    
                    
                    La Corte Costituzionale   con sentenza n. 231 del 7/11/ 2108 ha dichiarato dichiara l’illegittimità  degli artt. 24, c.1, e 25, c.1  del D.P.R.14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel 
certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen. 
                    
                    
                            
                            
SENTENZA N 231 2018