Archivio dei Comunicati dell'URP

04/02/2020 - Registro stampa L. n° 47/1948 - Stampa on line - Novità Legge n°198/2016

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198   [art 3 comma 4 lett. c) a decorrere  dal  1° gennaio 2017:


  • gli editori di quotidiani on line sono sempre  tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

  • per i periodici on line   [alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/201convertito in legge n. 103/2012] sono obbligate solo all'iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge n°47/1948, esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica  che:
    1 . conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati)
    ovvero
    2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.


la Legge 198 2016 [art. 3 comma 4 lett. c) contiene anche la definizione di "quotidiano on line" : tale si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso   una   cancelleria   di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c)   che   pubblichi   i   propri   contenuti   giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una   mera   trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una   frequenza   di   aggiornamento   almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

 Vedi  anche Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni)

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Con decreto del 18 ottobre 2023, il Ministero della Giustizia ha adottato il nuovo codice di comportamento per i suoi dipendenti.
Le nuove regole di seguito allegate saranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

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