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07/04/2014 - D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 - art. 2 - Certificato del casellario "antipedofilia" - News: Circolare Ministero Lavoro
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."(GU n.68 del 22-3-2014)

L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori."
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo (art. 2 comma 2)
Su questo adempimento sono intervenuti chiarimenti del Ministero della Giustizia:
circolare del 4 aprile 2014
• chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi alla portata della norma
• chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi ai tempi del rilascio dei certificati (vedi allegati)
• ulteriori chiarimenti dell'Ufficio Legislativo

Da tali note emerge che:
• l’obbligo sorge solo per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro; non sorge se ci si avvale di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro; quindi nessun obbligo grava su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
• la norma non ha portata retroattiva;
• l'obbligo si riferisce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro;
• se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell'acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione; se è privato, una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.

Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014 In particolare è stato chiarito:
• che l’obbligo non sussiste per i datori di lavoro domestico
• che l’obbligo non sussiste per il datore di lavoro per l’assunzione di dirigenti, responsabili e preposti che sovraintendono l’attività svolta dall’operatore che ha contatto diretto e continuativo con i minori.

Chiarimenti UfficioLegislativo
Chiarimento Ufficio Legislativo
modello per richiesta
Nota interpretativa
Circolare Ministero Lavoro
Documenti di utilità

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