25/02/2014 -
Trasferimenti immobiliari in occasione di separazioni e divorzi. Circolare Agenzia delle Entrate n°- 2/E del 21/02/2014
L’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 104/2013 "Misure Urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito in Legge 128/2013, che in parte modifica l'articolo 10 del D. lgs. n. 23/2011, ha previsto la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
In un primo momento si era ritenuto che fosse venuta meno anche l'esenzione, prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, per i trasferimenti immobiliari posti in essere in occasione o in esecuzione di separazioni e divorzi. (vedi notizia del 02/01/2014).
Ora la circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21/02/2014 , viceversa, chiarisce che “la soppressione disposta dall’articolo 10, comma 4, non opera con riferimento a quelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote,nella previsione di una imposta fissa o nella esenzione dall’imposta di registro... omissis ...
Qualora nell’ambito di tali procedimenti (separazione e divorzio) vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987. L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento” [cfr.pagg. 62 -63 circolare allegata]
Circolare Agenzia Entrate 2/E