02/01/2014 - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Artt. 10 D.Lgs .23/2011 e 26 L.128/2013
Ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 104/2013 "Misure Urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito in Legge 128/2013, che in parte modifica l'articolo 10 del D. lgs. n. 23/2011, l'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilite nella misura fissa di 168 euro è aumentato ad 200 euro dal 1° gennaio 2014.
L'art. 26 stabilisce che "L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."
L'art. 10 comma 4 del decreto legislativo 23/2011 dispone, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Pare venire meno, pertanto, anche l'esenzione, prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, per i trasferimenti immobiliari posti in essere in occasione o in esecuzione di procedure di separazione e divorio; le cancellerie provvederanno perciò a repertoriare tali atti e trasmetterli all'Agenzia delle Entrate per le formalità di registrazione.
Le schede contenute nell'aerea COME FARE PER sono state aggiornate.