Archivio dei Comunicati dell'URP

03/01/2012 - Certificati e autocertificazioni - Legge 183/2011 - Novità
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono necessari solo nei rapporti tra privati.

L'art. 15 della L. 12711/2011 n. 183 ha, infatti, modificato il TU 445/2000 sulla documentazione amministrativa , introducendo importanti novità in materia di certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni:
- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati (“i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione sono utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati”)
- è previsto l’obbligo di accettazione delle dichiarazioni sostitutive ex art 46 e 47 del T.U. Gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.)
- sui certificati deve essere apposta , a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
- l’acquisizione delle attestazioni sulla regolarità contributiva, condizione indispensabile per poter provvedere a disporre i pagamenti nei confronti dei soggetti privati, deve necessariamente essere effettuata direttamente da parte delle P.A
- è stato abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio"
- costituiscono violazioni dei doveri d’ufficio anche l’accettare o il richiedere certificati ed atti di notorietà da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il rilascio di certificazioni che non contengano la clausola che gli stessi valgono solamente nei rapporti tra privati e non più con le P.A., la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del T.U.

Nella sezione CERTIFICATI sono disponibili i fac-simili delle diverse dichiarazioni sostitutive. In allegato è disponibile il fac-simile generico delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)

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