12/11/2014 -
LEGGE 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12/09/2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione.
La legge in oggetto è pubblicata in GU n.261 del 10-11-2014 - S.O.84.
Entrata in vigore 11/11/2014
Alcune disposizioni hanno efficacia differita:
- art. 3 (Negoziazione assistita da un avvocato - disposizioni sulla improcedibilità): 9/02/2015;
- art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile): 11/12/2014;
- art. 13 (Modifica art. 92 codice di procedura civile): si applica ai procedimenti introdotti dall' 11/12/2014;
- art. 14 (Art. 183 bis codice di procedura civile): si applica ai procedimenti introdotti dall' 11/12/2014;
- art. 16 (Sospensione termini e ferie magistrati): a partire dal 2015
- art. 17 (Modifiche art. 1284 codice civile): produce effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dall' 11/12/2014.
- art. 18 commi 1 e 2 (Modifiche al codice di procedura civile e disp. att. c.p.c. artt. 518, 453, 557, 159-bis): si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall' 11/12/2014;
- art. 19 (Modifiche al codice di procedura civile e disp att c.p.c. artt. 26-bis, 492-bis, 543, 547, 548, 560, 609;155-bis e ss, 164-bis disp. att. c.p.c.): si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11/12/2014;
- art. 20 comma 1 (Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche
- art. 16-bis d.l. 179/12, commi da 9-ter a 9-sexies): si applica anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.
- art. 20 commi 2 e 3 (Modifiche al D. Lgs. 270/1999): si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- art. 21 comma 1(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati): si applica alle procedure di tramutamento avviate con delibera del CSM adottata successivamente all' 11/11/2014.
legge 162/2014