01/05/2015 -
Legge 10 novembre 2014 n° 162 - Separazioni e divorzi - Novità
Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/11/2014]
1) In assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3;
2) In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale:
a. quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza;
b. quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia - autenticata dallo stesso - dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
Vedi
linee guida Procura della Repubblica.
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014]
- si può utilizzare questa procedura solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti;
- la competenza è dell’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio;
- l'assistenza dell’avvocato è facoltativa;
- l’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniali.
PROCEDURA: L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Successivamente viene compilato e sottoscritto l'atto contenente l'accordo.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a se' non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
Per approfondimenti sulle procedure presso il Comune di Genova vedi scheda approfondimento.
scheda approfondimento