23/05/2015 -
Legge 6 maggio 2015 n. 55 - Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11/05/2015 è pubblicata la legge in oggetto.
La stessa entrerà in vigore il 26/05/2015.
La legge ha ridotto i termini per la presentazione della domanda di divorzio:
- Nelle
separazioni giudiziali:
• il termine è ridotto da 3 anni a 12 mesi (durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette di presentare la domanda di divorzio);
• il termine decorre sempre dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
- Nelle
separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
• il termine è ridotto a 6 mesi (durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette di presentare la domanda di divorzio);
• il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Circa lo
scioglimento della comunione legale la legge ha anticipato lo scioglimento della comunione legale:
- in caso di separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati,
- in caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa.
legge_55_ 6 maggio 2015