30/06/2015 -
Decreto legge 83/2015 - art. 19 - PCT: facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi
L'art. 19 del D.L. 83/2015 , in vigore dal 27/06/2015, ha modificato l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 (convertito in Legge 221/2012), inserendo nello stesso il comma 1 bis che recita:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»
L'art. 19 contiene ulteriori novità di rilievo, introducendo nel D.L. 179/2012 l’art. 16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) e l’art. 16-undecies (Modalità dell’attestazione di conformità).
Si rimanda al
testo della norma.