10/07/2015 -
Separazione consensuale e divorzio congiunto davanti all'ufficiale dello stato civile - Chiarimenti del Ministero Interno
Come noto, la legge 10 novembre 2014 n° 162 ha introdotto rilevanti
novità in materia di separazioni e divorzi.
Tra queste la possibilità di separazione consensuale e divorzio congiunto davanti all'ufficiale dello stato civile (art . 12 Legge 162/2014) [articolo in vigore dall’11/12/2014].
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare 6/2015, ha fornito importanti chiarimenti che, risolvendo dubbi interpretativi sorti sulla portata della norma, ampliano la possibilità di ricorrere a tale procedura semplificata.
La disposizione che esclude la possibilità di utilizzare questa procedura in presenza di
figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti dev'essere interpretata nel senso che è possibile ricorrere a tale procedura alla condizione che non ci siano figli - in tali situazioni -
comuni ad entrambi i coniugi; l'eventuale presenza di figli non comuni, ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti, non è ostativa.
La disposizione che vieta che l’accordo possa contenere
patti di trasferimento patrimoniale dev'essere interpretata nel senso che l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali; può invece contenere la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento o assegno divorzile).
Per gli ulteriori chiarimenti forniti si rimanda alla circolare.
Circolare Ministero Interno 6/2015