In questo caso è necessario il solo consenso del genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità e non occorre l’assenso dell’altro e neanche l’autorizzazione del giudice tutelare.
Diversamente, in caso di affidamento esclusivo, occorre sempre o il consenso di entrambi o l’autorizzazione del GT
Nel caso di reciproco consenso concesso in sede di separazione o divorzio, la Questura vuole comunque sempre l’attualizzazione del consenso o, in mancanza , l’autorizzazione del GT.