Si, sempre se chiamati all’eredità sono minori, interdetti o inabilitati. Negli altri casi sarà sufficiente produrre all’istituto di credito documentazione idonea al riscontro di quali siano gli eredi del defunto (testamento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazione di successione, ecc.).
E' richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 cc. nel caso gli eredi siano incapaci e minori.
Nel caso di eredità accettata con beneficio di inventario (obbligatoria per minori ed incapaci) la vendita del bene mobile registrato deve essere autorizzata dal Giudice delle Successioni, previo parere del Giudice Tutelare.
Nello specifico:
a) le competenze del lavoratore deceduto, in costanza di rapporto di lavoro, ma non erogate allo stesso, quali la retribuzione del mese del decesso (se non accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive e altre eventuali spettanze, maturate ma non ancora riscosse dal defunto, competono agli eredi e entrano a tutti gli effetti a far parte dell’attivo ereditario.
b) Il Tfr e l'indennità sostitutiva del preavviso del lavoratore dipendente deceduto in costanza di rapporto di lavoro non entrano nell'asse ereditario e non sono attribuite a titolo successorio; competono al coniuge superstite (anche se separato legalmente); ai figli (indipendentemente dalla vivenza a carico); e ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (se viventi a carico del lavoratore deceduto), a prescindere dalle eventuali disposizioni testamentarie. Tali competenze devono essere erogate all’avente diritto indipendentemente dall’accettazione o rinuncia all’eredità.
c) In caso di decesso successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e nel caso di attribuzione dell’indennità ai sensi dell’art. 2122, comma 3, cod. civ. il Tfr entra a far parte dell’attivo ereditario.
Nei tre casi sopra illustrati il Giudice Tutelare per i soggetti incapaci ed i minori autorizza l’incasso ex art. 320, comma 4, cod. civ., determinando l’impiego delle somme incassate.
In caso di devoluzione per via successoria (primo e terzo caso): l’incasso da parte del chiamato all’eredità comporta accettazione tacita dell’eredità e l’acquisto irreversibile della qualità di erede; in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non è richiesta l’autorizzazione all’incasso da parte del Giudice delle Successioni; occorre però tener conto che le somme incassate compongono l’attivo ereditario e sono destinate dalla legge al pagamento dei creditori eventuali del defunto.
Nel caso del legato non è richiesto l’atto di accettazione con beneficio di inventario, in quanto ex art. 756 c.c. il legatario non è responsabile dei debiti ereditari . Occorre solo una autorizzazione ex 320 cc da parte del Giudice Tutelare nel caso in cui il legatario sia incapace.
Alla richiesta occorre allegare comunque la documentazione relativa alla consistenza dei beni pervenuti per via di legato, una copia del testamento pubblicato e lo stato di famiglia
Di regola i cittadini italiani all’estero possono fare la rinuncia presso la Rappresentanza diplomatico – consolare italiana nello Stato in cui si trovano. Tuttavia in alcuni paesi dal 1 gennaio 2012 (Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia) i Consolati d’Italia a seguito del decreto del Ministero degli Esteri del 31 ottobre 2011, non esercitano più le funzioni notarili. Occorre informarsi presso gli stessi o consultarne il sito, in quanto in relazione all’emergenza sanitaria alcuni consolati hanno sospeso il servizio