mantenimento figli provvedimenti |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova – Cancelleria Volontaria giurisdizione Sezione IV Famiglia 6° piano – stanza 74 - Tel. 010/5692624 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato chiuso
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COS'E' | Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es, datore di lavoro). Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Art.148 cod.civile
art. 316 bis cod. civ. |
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CHI | Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali. E' competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. |
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COME | Con ricorso. E' necessaria l'assitenza del legale.
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COSTO | Esente contributo unificato. diritti forfetizzati di notifica € 27,00 |
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ITER | Il Presidente del Tribunale o il giudice da lui designato sente l'inadempiente e assume le informazioni del caso; emette poi un decreto immediatamente esecutivo (che può essere opposto nei 20 giorni successivi alla notifica). Se il decreto è pronunciato nei soli confronti dell'obbligato (genitore o ascendente) esso è in tutto assimilabile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, quindi, costituisce titolo per iscrivere un ipoteca giudiziale. Nel caso in cui invece sia pronunciato nei confronti dell'obbligato e di un terzo suo debitore (al quale terzo si ingiunge di versare ad un altro soggetto una quota dei redditi dell'obbligato), il decreto costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. |
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N.B | Nel caso di figli di genitori non coniugati, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 219/2012, la competenza spetta al Tribunale Ordinario sia per quanto attiene al profilo dell’affidamento che a quello del mantenimento. |
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