ITER | "La dichiarazione di disponibilità all’adozione di minori italiani può essere presentata presso qualsiasi Tribunale per i Minorenni. Alla dichiarazione va comunque allegata tutta la documentazione, in mancanza, non verrà presa in alcuna considerazione."
L’iter per l’Adozione nazionale, è lo stesso dell’internazionale fino al 6° punto ) e, quindi: 1) Ritirare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, l’elenco dei documenti CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE; Se la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma; 2) Depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, la Dichiarazione di Disponibilità all’Adozione con allegati i documenti di cui al punto I). Al momento del deposito, la Cancelleria provvede a consegnare ad ogni coniuge un questionario che va debitamente compilato e riconsegnato alla Cancelleria; 3) Entro 15 gg. dal deposito in Cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di emettere decreto di inidoneità, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali; 4) I servizi sociali ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia • allo scopo di informarli: a) sull’adozione; b) sulle procedure; c) sulla preparazione psicologica all’adozione; • per acquisire informazioni: - sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale; - sulle loro motivazioni; - sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori; • ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;
5) Entro QUATTRO mesi (prorogabili di altri quattro) dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti; 6) Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio con gli esperti; Superato positivamente il colloquio, il fascicolo della coppia è messo a disposizione dei magistrati per una eventuale comparazione. La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ha validità di ANNI TRE, decorso tale termine occorrerà presentare istanza di rinnovo. |
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REQUISITI | 1. Essere coniugati; 2. il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno TRE ANNI; 3. di non aver, nei TRE precedenti alla presentazione dell’istanza, in corso alcuna separazione né legale né di fatto ( il requisito è realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di tre anni prima del matrimonio). 4. essere idonei e capaci ad educare, istruire e mantenere il minore; 5. avere una differenza di età minima di 18 e massima di 45 con l’età dell’adottando - limite superabile: • qualora dalla mancata adozione possa derivare un danno grave al minore • qualora siano già genitori; • qualora l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato; • la differenza massima sopra indicata è superata da uno solo dei coniugi in misura non eccedente i 10 anni; • quando si tratti di genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno sia ancora minore. |
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