Dal 31/03/2001 in seguito all’entrata in vigore del Regolamento sullo stato civile (D.P.R. 3/11/2000 n. 396 pubblicata su G.u. 30/12/2000 n. 223/L) è il Ministero dell’Interno che provvede all’esame delle domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84 e segg. D.P.R. 396/2000). La procedura per il cambiamento del nome o del cambiamento del cognome (perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale) è di competenza del Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione si trova l’ufficio dello stato civiledove è registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. |