DOVE | Palazzo di Giustizia di Genova –Tribunale - Ufficio Esecuzione Penale - 5° piano - stanza 16 - Tel. 010/5692882. Orario: da lunedì a venerdì 9,00 – 13,00 – sabato 9 -12
E’ competente il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale nel cui ambito territoriale è nato l’ex fallito. |
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COS'E' | Il pubblico registro dei falliti non esiste più. La procedura di riabilitazione civile non si applica più, in quanto l’istituto è stato abolito: le incapacità personali del fallito sono, infatti, collegate allo stato di fallito e vengono meno con la chiusura del fallimento. La persona che ne abbia interesse può, comunque, chiedere al Tribunale penale la cancellazione dal Casellario Giudiziale. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G. U. 16/01/2006, n. 12 S.O.) ENTRATA IN VIGORE 16/07/2006 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16/03/1942 nonché al R.D. 9/01/2006 n. 5 in materia di disciplina del fallimento del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 1 commi 5 5 bis e 6 della legge 14 maggio 2005 n. 80 (G. U. 16/10/2007, n. 241 S.O.) ENTRATA IN VIGORE 1/01/2008 Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 313/2002 “… sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’art. 666 del c.p.p., il Tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato” |
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