COS'E' | Ciascuno (o entrambi) dei genitori non sposati tra loro può riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio nato o nascituro. Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. L'atto di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è ricevuto dall' Ufficiale di Stato Civile.
La legge 219/2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, sostituendo le definizioni con quelle di “figli del matrimonio” e figli “nati fuori dal matrimonio”riferendosi ad un unico rapporto di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale.
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COME | Se il riconoscimento avviene prima della nascita (riconoscimento di nascituro), i genitori devono fissare un appuntamento con l'ufficio per la stesura dell'atto e presentarsi muniti di documento d'identità valido e certificato medico attestante lo stato di gravidanza e le settimane di gestazione. Se il riconoscimento avviene contemporaneamente alla denuncia di nascita, è necessaria la presenza dei genitori unitamente all'attestato di nascita. Se il riconoscimento avviene dopo la nascita, i genitori devono fissare un appuntamento con l'Ufficio e presentarsi muniti di documento di identità valido. L'Ufficio di stato civile provvederà ad acquisire d'ufficio la documentazione necessaria per garantire la legittimità del riconoscimento. |
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N.B | Se il minore ha meno di quattordici anni occorre il consenso dell’ altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento o la sentenza del Tribunale ordinario che sostituisce il consenso (*) Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Se uno dei due genitori rifiuti il consenso, l’altro, può ricorre al giudice che fissa un termine per la notifica del ricorso al genitore che si oppone. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che sostituisce il consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, (diritto di visita, contributo economico, ecc.), salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con tale sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome. Se non vi è opposizione il riconoscimento viene annotato sugli atti di stato civile. Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del padre. Se viceversa,il riconoscimento del padre è successivo, il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il tribunale ordinario decide circa l'assunzione del cognome del padre. |
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EFFETTI | Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli del matrimonio. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
La legge 219/2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, sostituendo le definizioni con quelle di “figli del matrimonio” e figli “nati fuori dal matrimonio”, riferendosi ad un unico rapporto di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale. |
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