Come fare per.. Eredità


esecutore testamentario - rinuncia
Scheda aggiornata al 25/08/2021
DOVE

E’ competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto)

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova: Ufficio Successioni
5° piano - stanza 42 - Tel. 010/5692364

L'accesso alla Cancelleria per la redazione dei verbali in materia successoria (per es. rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio di inventario, esecutori testamentari etc.) è previsto solo con appuntamento da fissare tramite il link:  https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

La Cancelleria  è aperta dal Lunedì al Giovedì ore 9,00 - 13,00  Venerdì 9,00 - 12,00 Sabato chiuso.

Per qualsiasi richiesta telefonica, comporre 010/5692568 (ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 09.00 o dalle 12.00 ore 13.00) oppure comporre 010/5692364 (lun/mar/merc dalle ore 12.00 alle 13.00).

Per il ritiro unicamente delle copie degli atti lo sportello successioni è aperto: 

Lun dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Mar dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Merc dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Gio dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Ven dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Sab chiuso.

Per accedere occorre prenotare on line https://www.tribunale.genova.it/PrenCancelleria.aspx

N.B. In caso di motivate urgenze contattare direttamente la Cancelleria telefonicamente negli orari previsti, oppure via e-mail.

COS'E'

La parte che nel testamento è nominata esecutore testamentario può valutare di non accettare l’incarico.
In tal caso deve fare espressa rinuncia presso la cancelleria del Tribunale con le stesse forme previste per la dichiarazione di accettazione dell’incarico.
Lo stesso iter deve essere seguito da chi, dopo aver accettato l’incarico intenda rinunciarvi in presenza di una giusta causa.
Inoltre, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare alla parte nominata esecutore testamentario un termine per l’accettazione, trascorso il quale inutilmente, l’esecutore si considera rinunziante (art. 702, comma 2, cod. civ.).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 700 e segg. c.c.

CHI

La parte nominata esecutore testamentario con testamento, che non intenda accettare l’incarico.
L’esecutore testamentario, il quale, dopo aver accettato l’incarico presso la cancelleria, intenda rinunciarvi.
E’ competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto)

COME

Al momento della formalizzazione della rinuncia occorre allegare:

• 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari
• certificato di morte in carta libera in copia;
• codice fiscale del defunto (tessera sanitaria od altro documento che lo attesti proveniente dall’Agenzia delle Entrate).
• copia conforme del testamento con estremi della registrazione in carta libera
• carta di identità e codice fiscale del rinunciante, anche in copia.

COSTO

- 1 marca da € 16,00

INOLTRE

Il verbale di rinuncia una volta formalizzato, viene annotato nel Registro delle Successioni.
Non è atto soggetto a registrazione sicché il rinunciante può chiedere subito la copia conforme dell’atto alla Cancelleria Successioni.
Per la richiesta con urgenza di copia autentica (ritiro immediato) occorrono:
- 1 marca da bollo da € 16,00 atti giudiziari
- versamento telematico (Pago PA) da € 35,40 per diritti di copia
Per la richiesta senza urgenza di copia autentica (ritiro dopo tre giorni) occorrono:
- 1 marca da bollo da € 16,00 atti giudiziari
- versamento telematico (Pago PA da € 11,80 per diritti di copia

N.B.

Nel caso in cui il rinunciante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale, occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata.

I ricorsi per l’assegnazione del termine per l’accettazione dell’incarico ai sensi degli artt. 702, comma 2, cod. civ. comportano l’iscrizione di un nuovo fascicolo non contenzioso e richiedono il pagamento (per ciascun ricorso) del contributo unificato di euro 98,00 e la marca per anticipazioni forfettizzate di euro 27. L’interessato dovrà inoltre sostenere gli oneri per le copie del ricorso e per la notifica del ricorso.