Come fare per.. Certificati Penali del Casellario e Carichi Pendenti


certificati casellario giudiziale
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale - 3° piano – lato sinistro - Tel. 010/569 2922 - 2807

Orario :
Lunedì ore 8,30-11,30
Martedì ore 8,30-11,30 
Mercoledì ore 8,30-11,30
Giovedì ore 8,30-11,30
Venerdì ore 8,30-11,30
Sabato Chiuso

NB: per la ricezione delle querele e delle remissioni da parte dei privati gli uffici osserveranno il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle h. 11.30 alle 13.00

 

 

NEWS

Dal 16 febbraio 2019 i certificati rilasciati dal casellario giudiziale ad un  cittadino taliano da produrre in altro Stato membro non devono più essere    legalizzati  o apostillati. 
 Vedi  notizia

COS'E'

Il Casellario Giudiziale dal 26/10/2019 rilascia il  
certificato  del casellario a norma dell'art. 24 del T.U. del Casellario  che  contiene i provvedimenti in materia penale, civile  e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno –i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi)
Tale certificato sostituisce i precedenti certificati [Certificato generale che contiene tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e civile).Certificato penale che contiene i provvedimenti penali di condanna irrevocabili.Certificato civile che contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale), i provvedimenti relativi ai fallimenti, i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.]


Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: 
Il d.lgs. 8/06/2001, n.231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dai loro organi o preposti. In tale certificato sono riportate i provvedimenti divenuti definitivi dal 7/05/2007. Vedi scheda

RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U. del Casellario Giudiziale D.P.R. 313/2002 come modificato dal D.lgs 122/2018


Artt. 31 – 33 T.U. casellario giudiziale (per sanzioni amm.ve da reato)

DELEGA

La domanda per il certificato può essere depositata e il certificato può essere ritirato da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque compilare e firmare la domanda personalmente. Per la delega utilizzare il modello delega (v. modulistica) e allegare copia del documento di identità del delegato.

CHI

La domanda (v. modulistica) deve essere firmata dall’interessato, anche se minorenne,  e può essere presentata dallo stesso o da persona delegata (N.B. la delega occorre anche nel caso di minorenne) in qualsiasi Procura della Repubblica presso il Tribunale, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza.

Le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi possono richiedere i certificati utilizzando il Modello 6A (vedi modulistica). La richiesta può  essere inviata a mezzo posta o consegnata a mani o  via pec a  casellario.procura.genova@giustiziacert.it

 NOTA BENE Alle pubbliche amministrazioni - con eccezione dell’ autorità giudiziaria  - non  vengono rilasciati certificati per i minorenni (vedi art. 28  D.P.R. 313/2002).

Si precisa chepoichè  i dati contenuti nell’Archivio Informatizzato del Casellario sono su base nazionale, è procedura consolidata richiedere certificazioni all’ufficio Locale del Casellario competente per territorio (Distretto di Procura) più vicino alla sede del richiedente, questo indipendentemente dalla sede o ubicazione del soggetto da certificare: sia esso persona fisica o giuridica (come nel caso di Certificazione Anagrafe Sanzioni Amministrative).

COME

Per mezzo di domanda in carta semplice indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova - Ufficio Locale, allegando fotocopia del documento d’identità.

COSTO
  •  1 marca da € 19,92

Se il certificato è  richiesto con urgenza occorre 1 ulteriore marca  da € 3,92

Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato:

  • 1 marca da  € 19,92

Se i certificati sono richiesti con urgenza occorre 1 ulteriore marca  da € 3,92

TEMPI

Il certificato viene rilasciato:

  • entro due giorni lavorativi per i  certificati richiesti senza urgenza
  • in mattinata se la certificazione è richiesta con urgenza (con il pagamento di  ulteriore marca da €  3,92)
ESENZIONI DA BOLLO e/o DIRITTI

In tutti i casi nei quali la legge prevede un’esenzione, l’interessato deve produrre documentazione  giustificativa.
In particolare,  per i certificati ad uso adozione, occorre esibire copia del decreto di idoneità; per i casi di ricorso ex  art. 31, c.3  D.Lgs. 286/98 (temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero) copia del ricorso.

E’ esente  da bollo e diritti il certificato che deve essere esibito/allegato:
-    nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
-    nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
-    in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
-    alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

Sono  esenti da bollo (ma non da diritti) i certificati  in tutti i casi previsti dalla  tabella B allegata al D.P.R. 642/72 e in altre leggi speciali esentative.  

Per  maggiore chiarezza  sulle esenzioni riportate nel servizio di prenotazione on line consulta tabella sopraindicata.

CASO PARTICOLARE: L’art 18 della tabella B allegata al DPR 642/72 prevede, in  particolare,  l’esenzione da bollo per atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a)  per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b)  per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c)  per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d)  per gli indigenti (certificato rilasciato dal Sindaco che attesta lo stato di indigenza)
Il Ministero  della Giustizia ha chiarito che, alla luce della normativa  sull’autocertificazione, alla domanda per il  rilascio/rinnovo del passaporto non deve più essere allegato alcun certificato, ma solo una dichiarazione sostitutiva, soggetta poi a controllo da parte della P.A. ricevente. “Pertanto la  richiesta di un certificato in esenzione da bollo, motivata dalla necessità di recarsi all’estero per motivi di lavoro, non potrà essere accolta.”

RICHIESTE DALL'ESTERO

Dal 12/12/2017 per le richieste provenienti dall’estero, oltre alla possibilità di incaricare persona a cui conferire una  delega, è possibile  rivolgersi ad un’agenzia di pratiche varie  in Genova  - vedi http://www.paginegialle.it  - e incaricarla dell’acquisizione del certificato.

REQUESTS FROM ABROAD
From 12/12/2017 it is necessary to address an administrative procedure agency in Genova - see http://www.paginegialle.it - and have them request and obtain the certificate.

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE - STRANIERI

Dal 1° gennaio 2012, questo certificato - se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione italiana - deve essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445, come modificato   dall’art. 15 Legge 183/2011 (autocertificazione) vedi modulistica.
I certificati rilasciati recano la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre  2000  n. 445)

La disposizione dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 445/2000 prevede: “I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive… limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero"

L’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”  sarà abrogato  dal 31 dicembre 2023.

SUCCESSIONE DELLE NORME  Il primo termine era il  1° gennaio 2013;  l’abrogazione è stata differita successivamente e da ultimo dall'art.2 comma 1 del d.l. 29 dicembre 2022 n.198 convertito con modifiche dalla L.14 del 24 febbraio 2023.

Quindi,  mentre attualmente  i certificati rilasciati  recano la dicitura  di cui sopra, i certificati richiesti dagli stranieri extracomunitari (cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione Europea) ai fini dei procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi sull’immigrazione: (es. permesso di soggiorno) vengono  invece rilasciati con la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40 D.P.R. 28  dicembre 200 n. 445) fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere".
 
Vedi D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)” 

VISURA

Art. 33 T.U. 313/2002 
L’interessato può chiedere la visura delle iscrizioni del Casellario a suo nome senza pagare alcun diritto. 
La domanda (v. modustica) va compilata dall’interessato il quale può delegare un’altra persona per la presentazione dell’istanza e /o il ritiro della misura.
Per la delega utilizzare il modello delega (v. modulistica) e allegare copia del documento di identità del delegato. 
La visura viene rilasciata nella stessa mattinata.

CERTIFICATO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA REATO

Vedi la scheda.

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Per questo  certificato  occorre:
1 marca da € 19,92 (in caso di urgenza occorre un'ulteriore marca da euro 3,92) salvo  i casi di esenzione  che  devono essere documentati dagli aventi diritto.

NOTA BENE: allegare copia del documento di identità  del neo- assunto, per   verificare la correttezza dei dati anagrafici (specie se si tratta di stranieri).

I modelli di domanda sono contenuti nell'area modulistica:
per datore di lavoro privato Modello 3 bis e per Pubbliche Amministrazioni Modello 6A.

Sul sito giustizia sono pubblicate una scheda informativa e le FAQ.

Il 6/04/2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."(GU n.68 del 22-3-2014 )
L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori."
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo (art. 2 comma 2)
Su questo adempimento sono intervenuti chiarimenti del Ministero della Giustizia:

  • circolare del 4 aprile 2014
  • chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi alla portata della norma
  • chiarimenti dell'Ufficio Legislativo relativi ai tempi del rilascio dei certificati
  • ulteriori chiarimenti dell'Ufficio Legislativo

Da tali note emerge che:

  • l’obbligo sorge solo per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro; non sorge se ci si avvale di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro; quindi nessun obbligo grava su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
  • la norma non ha portata retroattiva;
  • l'obbligo si riferisce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro;
  • se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell'acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione; se è privato, una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.

Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014.

In particolare è stato chiarito:

  • che l’obbligo non sussiste per i datori di lavoro domestico
  • che l’obbligo non sussiste  per il datore di lavoro  per l’assunzione di dirigenti, responsabili  e preposti che sovraintendono l’attività svolta dall’operatore che ha contatto diretto  e continuativo  con i minori.

Aggiornamento 29/07/14: E’ venuta  meno la necessità di acquisire il consenso dell'interessato, come avveniva in precedenza, (il nuovo modello di domanda non contiene  più la dichiarazione di consenso) poiché il Ministero della Giustizia ha apportato le modifiche tecniche che consentono il rilascio ai datori di lavoro del certificato ex art. 25 D.P.R. 313/2002(come modificato dal D.Lgs. 39/2014) che contiene esclusivamente :
 - le iscrizioni relative a condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 609-undecies cod. pen.
 - le iscrizioni relative a irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, previste dagli artt. 609-nonies 2° e 3° comma e 600-septies 2° comma cod. pen.
 

CERTIFICAZIONE MASSIVA

La procedura MASSIVA/CERPA per la produzione dei certificati riguardanti gruppi o categorie di persone numerosi, richiesti dalle Amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi è stata attivata dal 27 luglio 2011.
Il “file dati” contenente i nominativi, dovrà essere realizzato attraverso l’applicativo scaricabile nella sezione Software Utili, che contiene anche la guida all’utilizzo.
A decorrere dal 19 maggio 2014, come stabilito dalla circolare Giustizia del 16/05/ 2014,  i certificati rilasciati alle pubbliche amministrazioni tramite la procedura massiva CERPA, recheranno su ogni pagina un particolare contrassegno (glifo) che sostituisce la firma digitale attuale. Tramite un software messo a disposizione sul sito della giustizia - http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.wp?tab=d - le amministrazioni interessate potranno verificare l’autenticità del documento informatico contenuto nel glifo.
 Con l’introduzione di tale modalità di produzione dei certificati, le amministrazioni non potranno più scegliere di ricevere i certificati in formato cartaceo con firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/2003 e, pertanto, il rilascio avverrà solo in formato digitale e tramite PEC.
Per tale motivo si segnala l’opportunità di non inoltrare richieste superiori a 300 soggetti alla volta, utilizzando esclusivamente l’indirizzo PEC di questo casellario: casellario.procura.genova@giustiziacert.it

 ISTRUZIONI CERPA  Circolare
Modello certificazione massiva

 Vedi modulistica

CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO

Il cittadino italiano può richiedere il certificato   europeo relativo alle condanne riportate  nel casellario giudiziale europeo (paesi membri UE),  utilizzando il  modello N. 3 e aggiungendo la voce:  “certificato art. 25 ter comma 1  T.U. Casellario Giudiziale” 

CASELLARIO ON LINE

L' Ufficio del Casellario di Genova ha attivato  il servizio di prenotazione on-line dei certificati .
Con questo servizio è possibile prenotare on line il certificato del casellario, dei carichi pendenti e le visure del casellario giudiziale.
Effettuata la prenotazione,  occorre recarsi allo sportello per il ritiro, consegnando il modulo predisposto automaticamente dal sistema o il numero della prenotazione assegnato dal  servizio e le marche necessarie.
ATTENZIONE: nel caso di richieste  di più certificati, occorre produrre la marca da € 19.92 per ogni certificato richiesto e NON l'importo complessivo indicato nella schermata e nell'avviso!

I CERTIFICATI PRENOTATI sono pronti per il ritiro a partire dal terzo giorno lavorativo dalla prenotazione. Portare marche per bollo e diritti acquistati dal tabaccaio.

Si può accedere al servizio dal sito www.giustizia.it  Come fare per - servizi on line,  o direttamente dal seguente indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_14.page?tab=d

CERTIFICATI PENALI RILASCIATI AI CANDIDATI

L'art. 1  comma  14 della  legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica  amministrazione, nonche' in  materia  di  prescrizione  del  reato  e  in  materia  di trasparenza dei partiti e movimenti politici"   - G.U. 13 del 16/01/2019  in vigore dal 31/01/2019 - prevede che <<entro il  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle  relative a comuni con meno  di  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i  movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo  periodo,  hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito  dai  loro  candidati  e  il  relativo   certificato   penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90  giorni  prima della  data  fissata  per  la  consultazione  elettorale.... Nel caso in cui il certificato penale sia  richiesto  da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni, per  le  quali  sono  stati  convocati  i  comizi  elettorali, dichiarando contestualmente,  sotto  la  propria  responsabilita'  ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.  445/2000 che la  richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a  rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto  dovuti  ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. >>
 Pertanto, i candidati  devono rivolgersi all'Ufficio del Casellario Giudiziale  e richiedere il proprio certificato penale, allegando apposita  dichiarazione  sostitutiva [vedi modulistica]
COSTO: gli importi di bolli e diritti sono ridotti alla metà (solo per le elezioni comunali per Comuni con abitanti superiori a 15.000 unità)*:   quindi è necessaria una marca da € 9,96  se il certificato è richiesto senza urgenza; per l'urgenza occorre allegare ulteriore marca dal € 1,96.

* Per tutte le altre consultazioni elettorali il pagamento delle marche va versato per intero.

INDICE

COS'E'
LEGGI E REGOLAMENTI
DELEGA
CHI
COME
COSTO
ESENZIONI DA BOLLO
URGENZA
RICHIESTE  DALL'ESTERO
TEMPI
NEWS AUTOCERTIFICAZIONE
VISURA
CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA
CERTIFICAZIONE MASSIVA
CASELLARIO ON LINE
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO
CERTIFICATI PENALI RILASCIATI AI CANDIDATI