servizio elettorale – nomina presidente di seggio |
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Scheda aggiornata al 23/12/2014 |
DOVE | Per tutte le province della Regione Liguria (Imperia, Savona, Genova, La Spezia) e per la Provincia di Massa Corte d'Appello - Palazzo di Giustizia - 4° piano - in cima alla scala monumentale - lato sinistro - c/o Biblioteca |
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COS'E' | La Corte d’Appello procede, in occasione di consultazioni elettorali (votazioni), alla nomina dei Presidenti di Seggio elettorale. La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello, tra i candidati iscritti all'Albo delle persone idonee a svolgere le funzioni, per tutto il distretto della Corte di Appello (che comprende le province di Massa, La Spezia, Savona e Imperia). L'ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio e, nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso gli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale. La Corte di Appello è responsabile della sola nomina, sulla base degli elenchi forniti dagli stessi Comuni, e relativa notifica tramite ufficiale giudiziario, oppure messo comunale. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | Legge N° 53 del 21/3/90 - D.P.R. 30/3/1957 n. 361 - D.P.R. 16/5/1960 n. 570 |
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CHI - REQUISITI | I cittadini in possesso di diploma di II° grado possono presentare domanda al comune di residenza entro il mese di ottobre di ciascun anno.
La domanda al Comune è esente da qualsiasi marca o diritto.
La Commissione elettorale del Comune, esaminate le domande e fatti i debiti accertamenti, predispone un elenco e lo invia alla Corte d’Appello entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Gli iscritti negli albo professionali possono inoltrare istanza direttamente alla Corte d’ Appello, corredata dalla certificazione di iscrizione all’albo, rilasciata dall’Ordine di appartenenza o, in alternativa, utilizzando l’autocertificazione.
Nello stesso mese e comunque in tempo utile prima delle consultazioni elettorali la Corte d’Appello integra con i nominativi pervenuti l’albo dei Presidenti di seggio.
REQUISITI per l'iscrizione sono:
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;
- non aver compiuto il 70° anno di età.
Sono ESCLUSI dalle funzioni di Presidente di Seggio elettorale:
- coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
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ITER | La nomina avviene ogni volta che vi è necessità di costituire un seggio elettorale. I singoli Presidenti di seggio sono nominati con decreto del Presidente della Corte d’Appello (o suo delegato) almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Il decreto di nomina viene notificato almeno venti giorni prima della stessa data. Nella scelta dei presidenti si tiene conto della comprovata capacità e competenza per avere svolto in precedenti consultazioni, in maniera efficace ed efficiente, incarichi di scrutatore o segretario di seggio. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, coloro che hanno già svolto le funzioni di Presidente di seggio in una tornata elettorale, senza rilievi di sorta, vengono confermati nelle consultazioni successive. Il Presidente di seggio nominato può chiedere di essere esonerato dall’incarico e sostituito solo per gravi motivi: a) di salute certificati dalla competente ASL; b) particolari esigenze lavorative (es attività all’estero) certificate dal datore di lavoro; c) situazioni di incompatibilità previste dalla legge (es. militari; dipendenti F.S., poste, etc.) o astensione obbligatoria dal lavoro (lavoratrici madri). All’eventuale sostituzione si provvede con altro decreto di nomina.
Nelle quarantotto ore precedenti le elezioni, per le sostituzioni in caso di impedimento, provvede il Comune (dalle ore 14 del venerdì che precede la domenica delle elezioni). |
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COSTI | La procedura è esente da qualsiasi pagamento. |
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INOLTRE | Nel mese di marzo, ogni due anni, vengono determinati con decreto i compensi dei componenti i seggi elettorali (chiedere al Comune). |
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NOTA | Considerata la notevole quantità di errori determinati dai presidenti di seggio inesperti, il Ministero degli Interni, prima di ogni consultazione elettorale, dirama una circolare con la quale invita i presidenti della Corte d’Appello a prestare particolare cura nella nomina dei presidenti di seggio; perciò si tende a dare la precedenza quantomeno a coloro che hanno già svolto funzioni di scrutatore e/o segretario.
Viene anche svolto il servizio del Collegio Garanzia Elettorale. |
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ISTRUZIONI | Nel Sito del Ministero dell'Interno possono essere consultate e scaricate le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nel medesimo testo che sarà poi fornito a ciascun seggio per le rispettive consultazioni. |
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