Art. 582 c.p.p. "Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [c.p.p. 583, 591, comma 1, lett. c] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.”
Art. 461 c.p.p. “nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto(di condanna) l’imputato... personalmente o a mezzo del difensore... può proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente “
Le sentenze del Giudice di Pace vanno impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria del Giudice di Pace che l’ha pronunciata. |