remissione debito |
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Scheda aggiornata al 04/08/2014 |
DOVE | La domanda va’ presentata al magistrato di sorveglianza competente e cioè:
- se l'interessato è detenuto o internato, il magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta
se l'interessato è in stato di libertà, il magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.
Presso l’Ufficio di Sorveglianza di Genova via XII Ottobre 3, 3° piano - Tel. 010/5691 Cancelleria 1° sezione Ufficio Sorveglianza : lettere A- LEO Tel. 0105692123 Cancelleria 2°sezione Ufficio Sorveglianza : lettere LEP - Z Tel 0105692139
Orario: da lunedì a sabato : 10,00 – 13,30 |
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COS'E' | Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.
La remissione non opera invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e su Cassa Ammende. |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,Testo Unico in materia di spese di giustizia - art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. |
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CHI | La persone che sono state condannate anche se non internate e gli internati.
Se l'interessato non è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:
- si trovi in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto una regolare condotta in libertà.
Se l'interessato è stato detenuto o internato, può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:
- si trova in disagiate condizioni economiche;
- abbia tenuto in istituto una regolare condotta.
La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva. |
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COME | La domanda (v. modulistica), corredata da idonea documentazione, è presentata:
- dall'interessato;
- o dai prossimi congiunti;
- dal Consiglio di disciplina.
Occorre allegare:
- copia della cartella esattoriale
- copia del documento di identità
La domanda può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero e la presentazione della stessa sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. |
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COSTO | Tale procedura è esente da bolli e diritti di cancelleria. |
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ITER | L’istruttoria è a carico dell’ufficio che provvede ad acquisire copie delle sentenze, notizie sulla condotta del soggetto tramite alle forze dell'ordine, i certificati, ecc.
Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro servizio sociale e può chiedere informazioni agli organi finanziari. |
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