sovraffollamento carcerario - ricorso per risarcimento |
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DOVE | Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Genova - Ruolo generale – 11° piano - stanza 42 Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00 – sabato 9,00 -12,00
Ai sensi dell'art. 83 comma 11 del D.L.18/2020 convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i) D.L.28/2020 dal 9/03/2020 al 31/07/2020, vi è obbligo di deposito telematico dell'atto introduttivo.
Trattazione: Prima sezione civile Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del capoluogo del Distretto di residenza
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COS'E' | E’ una procedura che serve a risarcire i danni subiti da persone che hanno subito periodi di detenzione in condizioni contrarie al senso di umanità ed in contrasto con quanto stabilito dall’ art. 3 della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. |
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NORMATIVA | art. 3 Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. art. 35 ter comma 3 Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L 92/2014 - Rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati in situazione di sovraffollamento carcerario” |
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CHI | La persona che ha subito un periodo di detenzione superiore a 15 giorni in condizioni di sovraffollamento e che: • ha subito il pregiudizio, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare oppure • ha terminato di espiare la pena detentiva |
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COME | Con ricorso che instaura un procedimento camerale ex art.737 cod. proc. civ e quindi nello stesso, devono essere dedotti, a pena di ammissibilità, tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa, in quanto gli elementi per l'accoglimento della domanda nel merito sono requisiti di ammissibilità. Se possibile allegare il certificato di detenzione. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore. In presenza delle condizioni di reddito, è possibile richiedere l’ammissione al patrocinio a spese della Stato. |
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COSTO | - contributo unificato in base al valore Vedi Tabella - versamento € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica |
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TERMINE | L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere.
Le disposizioni transitorie (art.2 Decreto legge 92/2014) prevedono che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge - 28/06/2014 - hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano piu' in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3 Legge 26/07/1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data (28/12/2014). |
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INOLTRE | Chi ha già presentato ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non ha ancora ricevuto una decisione sulla ricevibilità del ricorso, ha la possibilità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del DL n.92/2014 - ossia entro il 28/12/2014 - di avanzare la richiesta ex art.35 ter L. 354/1975. |
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RISARCIMENTO | Se sussistono i presupposti di illegittimità delle condizioni detentive, il giudice emette l’ordinanza con la quale riconosce la lesione del diritto e condanna il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno. L’ordinanza deve essere comunicata/notificata al Ministero - DAP - Direzione generale Detenuti e Trattamento oppure Ufficio reclami giurisdizionali PEC contenzioso: contenzioso.detenuti.dap@giustiziacert.it
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