Come fare per.. Servizi Penali


revoca di sentenza o decreto penale
Scheda aggiornata al 07/10/2017
DOVE

 Presso il Palazzo di Giustizia:
1)    Per:  sentenze Tribunale e  ex Pretura -  sentenze  e decreti penali GIP   - decreti penali ex Pretura : Cancelleria Unica Incidenti Esecuzione -    5° piano - stanza 14 - 16 - 18
Orario: da lunedì a sabato 9,00 – 13,00

3)    Per le sentenze riformate dalla Corte Appello: : Ufficio Esecuzione Penale – Giudice dell’Esecuzione   – 8° piano – stanze 46 – 59 - tel. 010/5692441 - 2668.
Orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 13,30

COS'E'

Il condannato, nel caso di abolizione del reato (depenalizzazione, abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma) può chiedere al Giudice dell’esecuzione competente la revoca della sentenza o del decreto irrevocabili.

La presentazione della domanda di revoca non sospende tutta l’esecuzione (l’Ufficio Recupero Crediti comunica al concessionario in via informale).

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 673 c.p.p. art. 665 c.p.p.

COME

Con domanda in carta semplice (v. modulistica) indicando gli estremi della sentenza o del decreto. Con elezione di domicilio.

COMPETENZA

Per determinare chi sia il Giudice dell'esecuzione, a norma dell'art.665 C.P.P., occorre distinguere:
1) in caso di condanna unica: di norma giudice dell’esecuzione è quello che ha pronunciato la sentenza o il decreto di condanna per il reato in questione.
Casi particolari:
 A) se si tratta di sentenza in grado di appello che ha confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), G.d.Es. è quello di primo grado;
B) quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, G.d.Es. è quello che ha emesso il provvedimento impugnato (ma se questo è d'appello e ricorre il caso su esposto al punto A, è competente il giudice di primo grado);
C) se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

2) in caso di più condanne pronunciate da Giudici diversi: in base al principio della unicità del Giudice dell'esecuzione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Per più provvedimenti emessi da giudici di grado differente (Tribunali e Corti di Appello): il giudice dell’esecuzione dell’ufficio più alto in grado che ha emesso il provvedimento  che per ultimo è divenuto esecutivo, se il provvedimento (la sentenza) è stata riformata in modo sostanziale, cioè se la modifica non riguarda la sola pena (la modifica della sola pena non costituisce riforma). Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio; e se si tratta di provvedimenti del Giudice di Pace e di altro Giudice ordinario, G.d.Es. è in ogni caso quest'ultimo.
I provvedimenti delle Preture si considerano come emessi dal Tribunale del circondario.

Ciò non si può desumere dal certificato penale e deve essere verificato di volta in volta

ITER

Il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso almeno dieci giorni alle parti e ai difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per Cassazione

Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione è trasmesso d’ufficio al Casellario per l’eliminazione dell’iscrizione (art. 687 c.p.p.) e, nel caso, alla Prefettura e a tutti gli altri enti cui era già stata fatta comunicazione in sede di esecuzione del provvedimento (sentenza o decreto penale) (ad esempio per sanzioni accessorie).

NEWS

Decreti Lgs. 7/2016 e 8/2016   abrogazione – depenalizzazione