1. ASSEGNO CORRISPOSTI AL CONIUGE 2. ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE (vedi SCHEDA SEPARAZIONE CONSENSUALE) Riferimento normativi: art. 10 D.P.R. 597/73 artt. 3, 10 e 47 D.P.R.917/86
Premesso che rilevano solo gli assegni corrisposti in virtù di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, dal punto di vista fiscale occorre tenere distinti i due tipi di corresponsione:
1. ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE:
- l’assegno periodico corrisposto al coniuge è onere deducibile per il coniuge che lo corrisponde e reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce
- l’assegno una tantum con il quale un coniuge versa in un'unica soluzione una somma all’altro a totale definizione dei loro rapporti patrimoniali al contrario non è onere deducibile per chi lo corrisponde e non è reddito per chi lo percepisce (vedi sentenza Corte Costituzionale 383/2001 e sentenza Corte Cassazione 16462/2002)
2. ASSEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA PROLE Tale assegno non costituisce reddito (art 3 D.P.R. 917/86) e non può essere dedotto. Se il provvedimento giudiziario non distingue tra assegno per il coniuge e per i figli, l’assegno si considera spettante al coniuge per la metà.
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