Come fare per.. Minori


minori - iter adozione internazionale
Scheda aggiornata al 04/08/2014
ITER

1) Ritirare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA, l’elenco dei documenti, CHE ANDRANNO REDATTI TUTTI IN CARTA SEMPLICE;
Qualora la coppia è residente all’estero è competente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
2) Depositare presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni del distretto di RESIDENZA la dichiarazione di disponibilità all’adozione con allegati i documenti di cui al punto 1). Al momento del deposito, la Cancelleria provvede a consegnare ad ogni coniuge un questionario che va debitamente compilato e riconsegnato alla Cancelleria;
3) Entro 15 gg. dal deposito in Cancelleria, il Tribunale per i Minorenni, se non ritiene di emettere decreto di inidoneità, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio – assistenziali degli enti locali;
4) I servizi sociali ricevuta tale richiesta, prenderanno contatto con la coppia
• allo scopo di informarli:
a) sull’adozione internazionale;
b) sulle procedure;
c) sugli enti autorizzati;
d) sulla preparazione psicologica all’adozione;
• per acquisire informazioni:
- sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, sociale;
- sulle loro motivazioni;
- sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori;
• ma soprattutto valutare la loro capacità genitoriale;

5) Entro QUATTRO mesi (salvo richiesta di proroga) dalla ricezione della richiesta, i servizi sociali trasmettono al Tribunale per i Minorenni dettagliata relazione sul conto degli aspiranti;
6) Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la relazione, convoca gli aspiranti perché sostengano un colloquio con gli esperti;
7) Entro i DUE mesi successivi, il Tribunale emette motivato Decreto di Idoneità ad adottare, ovvero motivato decreto di inidoneità.
Il decreto di inidoneità è reclamabile avanti alla Corte d’Appello – entro DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA
8) Depositato il decreto, a cura della Cancelleria, viene comunicato immediatamente ai coniugi. La stessa Cancelleria provvede ad inviare alla Commissione Internazionale per le Adozioni copia del decreto, della relazione dei servizi sociali e della documentazione;
9) Entro un ANNO dalla comunicazione del Decreto, occorre conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati perché curi tutta la procedura relativa all’adozione del minore straniero, IN MANCANZA IL DECRETO PERDE VALIDITA’ ed occorre ripresentare nuovamente tutta la documentazione;
10) L’Ente autorizzato, che ha accettato l’incarico, ha l’obbligo di porre in essere tutta l’attività necessaria al fine di assistere e sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione del minore straniero ( Il provvedimento di adozione o di affidamento emesso dall’autorità straniera, è comunicato dall’Ente alla Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale autorizza l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia).
La Commissione, a sua volta trasmette detta autorizzazione all’ autorità consolare italiana, che rilascia il visto di ingresso al minore per motivi d’adozione.
All’esito della procedura, l’Ente autorizzato dovrà rilasciare certificazione sull’ammontare delle spese sostenute dai coniugi, essendo detraibili al 50%;
11) Al momento dell’ingresso in Italia del minore straniero viene data tempestiva comunicazione, da parte degli uffici di frontiera, alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente;
12) Occorre, altresì, recarsi presso il competente Tribunale per i Minorenni per il deposito di tutta la documentazione, in originale e in copia, rilasciata dallo Stato estero;
13) Richiedere al Tribunale la dichiarazione di efficacia e/o la trascrizione del provvedimento straniero;
14) A seguito di tale richiesta il Tribunale dichiara l’efficacia e/o ordina la trascrizione del provvedimento straniero;
15) Decorso un mese dalla notifica della sentenza del Tribunale, la stessa divenuta esecutiva viene trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza per le annotazioni di legge.