Come fare per.. Persona


interruzione volontaria di gravidanza
DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale - Ufficio Tutele 

6° piano - stanza 42/44/46  - tel 010/5692782
Orario: lunedì – venerdì: ore 9,00 – 13,00

 

COS'E'

La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso [ossia: a) se è inopportuno consultare le persone predette; b) se queste rifiutano il consenso; c) se esprimono pareri difformi], può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’ interruzione della gravidanza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 12 L. del 22/5/1978 n° 194

CHI

La donna minore di età (inferiore di anni 18).La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico
E’ competente il Giudice Tutelare della Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.

COME

Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, la donna viene autorizzata a decidere di interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.
Occorre allegare:

  • certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;
  • documento di riconoscimento della minore;
  • relazione del servizio pubblico o del medico
COSTO

La pratica davanti al Giudice Tutelare è ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO