stranieri espulsione ricorso |
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DOVE | Presso il Giudice di Pace Via De Amicis 2 - piano 7° - stanza 1-2-3-4-5 - Tel. 010/5694207 - fax 010/5694204
Email cancunica.gdp.genova@giustizia.it |
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COS'E' | E’ uno strumento attraverso il quale lo straniero espulso può opporsi al decreto di espulsione |
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RIFERIMENTI NORMATIVI | art. 11 L. 6/03/98 n. 40, art. 13 d. lgs. 25/07/98 n. 286 e 18 D.P.R.. 31/08/99 n. 394 Legge 271/2004 |
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CHI | Lo straniero espulso. |
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COME | L’interessato presenta il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione, entro 60 giorni dalla data del decreto di espulsione. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente. Occorre l'assistenza del legale e, se l'interessato ne è sprovvisto, gliene viene nominato uno d'ufficio. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio. Se necessario è assistito anche da un interprete. (L’onorario e le spese dell’avvocato e dell’ausiliario del magistrato sono anticipate dall’erario). (Art. 142 T.U. spese giustizia) Contro il decreto di espulsione emesso dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ricorso si presenta al Tar della Regione Lazio. |
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COSTO | Esente da contributo unificato. |
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INOLTRE | Il Giudice di Pace fissa udienza in camera di consiglio. Ricorso e decreto sono notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento. La decisione non è reclamabile ma ricorribile per Cassazione. Il Giudice decide entro 20 giorni dal deposito del ricorso, accogliendo o respingendo il ricorso, sentito l’interessato. |
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