COS'E' | La materia relativa alla consegna ad uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva o di un altro provvedimento restrittivo della libertà personale è regolata da tre corpi normativi: 1) Codice di procedura penale agli articoli da 697 a 719 che riguardano tutti i rapporti estradizionali con tutti quegli Stati che non siano membri dell’Unione Europea o non abbiano ratificato la Convenzione di Parigi.
2) Convenzione Europea di estradizione siglata a Parigi il 13.12.1957 che regola le consegne di persone richieste da quegli Stati che non fanno parte della Unione Europea, ma hanno ratificato la predetta Convenzione.
3) Legge 22.4.2005 n. 69 (legge di recepimento della decisione quadro europea sul mandato d’arresto europeo, del Consiglio dell’Unione europea del 13/06/2002, entrata in vigore il 7/08/2002) che si applica alla consegna di persone a favore di Stati membri della Unione Europea, che abbiano aderito alla decisione quadro del Consiglio Europeo del 13.6.2002 ( per l’elenco aggiornato vedi http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp?tabait=y&tab=p&ait=AIT46641&aia=#TopAi ) |
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ESTRADIZIONE | Nei primi due casi – estradizione - la norma di riferimento è l’art. 716 c.p.p. La p.g. che procede all’arresto deve darne immediata comunicazione al Ministro della Giustizia e al più presto, comunque non oltre 48 ore, deve porre l’arrestato a disposizione del Presidente della Corte di Appello del Distretto in cui è avvenuto l’arresto, trasmettendo il relativo verbale. L’arresto viene eseguito nelle forme ordinarie, previa compiuta identificazione della persona ricercata, con invito a nominare un difensore di fiducia ed in mancanza nominandone uno di ufficio. Nel caso in cui l’arrestato non comprenda la lingua italiana, la p.g. deve provvedere a nominare un interprete per la traduzione degli atti. La trasmissione del verbale, della nota del Ministro dell’Interno, del verbale di identificazione e degli eventuali allegati deve avvenire prima a mezzo fax e poi in originale. Il Presidente della Corte di Appello, se non dispone la liberazione dell’arrestato, procede, entro 96 ore dall’arresto, alla convalida dell’arresto ed alla applicazione eventuale di una misura cautelare.
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M.A.E. | Legge n. 69/2005 (M.A.E.) La legge c.d. sul M.A.E. si applica alle richieste di consegne di persone a favore di Stati membri dell’Unione Europa, che abbiano aderito alla decisione quadro del Consiglio Europeo del 13.6.2002
Con l'attuazione della decisione quadro in tutti gli Stati membri, si è realizzato il fondamentale obiettivo della sostituzione nell’Unione europea dell’estradizione con una nuova procedura di cattura e consegna delle persone ricercate in ambito internazionale, basata sul mandato d’arresto europeo. La consegna allo Stato estero avviene non più attraverso le procedure estradizionali, gestite dalle autorità centrali degli Stati, ma direttamente sulla base del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Ha un ambito di applicazione temporale: si riferisce ai mandati di arresto europeo emessi o ricevuti dopo il 14 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2005) e per fatti commessi dopo il 7 agosto 2002 (data di entrata in vigore della Decisione - Quadro europea). Le procedure relative al mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso da AA.GG. di Paesi membri dell’Unione Europea sono diverse da quelle riguardanti l’estradizione soprattutto per la brevità dei termini concessi ed in ragione della documentazione necessaria. La p.g. che riceve una segnalazione S.I.S. (SISTEMA SCHENGEN) relativa ad una persona che venga trovata nella sua giurisdizione deve procederne all’arresto e porlo immediatamente, non oltre 24 ore, a disposizione del Presidente della Corte di Appello distrettualmente competente. Anche in questo caso, l’arresto avviene nelle forme ordinarie, previa compiuta identificazione, con invito a nominare un difensore di fiducia (ed in mancanza nominandone uno di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p. previa consultazione degli appositi elenchi) ed eventualmente agendo con l’ausilio di un interprete. Tuttavia, occorre procedere ad alcuni ulteriori adempimenti che sono previsti dall’art. 12 L. 69/2005 e devono risultare a verbale: 1) l’arrestato deve essere informato dell’esistenza e del contenuto del M.A.E. in una lingua a lui comprensibile; 2) deve essere avvisato della possibilità di acconsentire alla consegna allo Stato estero richiedente; 3) deve essere dato tempestivo avviso al difensore dell’arresto. Tali adempimenti sono previsti a pena di nullità dell’atto. La trasmissione del verbale, del verbale di identificazione, della segnalazione SIS e degli eventuali allegati deve avvenire prima a mezzo fax e poi in originale. Il Presidente della Corte di Appello, se non dispone la liberazione dell’arrestato, procede, entro le 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto, alla convalida dell’arresto ed alla applicazione eventuale di una misura cautelare. Pertanto la p.g. che ha effettuato l’arresto dovrà inviare via fax gli atti assunti e chiamare le utenze di cui all’allegato elenco, avvisando il cancelliere che, a sua volta, contatterà il Presidente della Corte ovvero il magistrato delegato che fornirà le necessarie istruzioni. Le forze di polizia cureranno l’invio degli atti nel rispetto dei termini di legge (24 ore in caso di applicazione della l. 69/2005 o 48 ore se applicato l’art. 716 c.p.p.), tenendo presenti le esigenze organizzative dell’ufficio ricevente ed eventualmente concordando i tempi con il cancelliere in servizio.
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CORTE D'APPELLO | La trasmissione del verbale deve essere fatta attraverso consegna alla Corte d’Appello - piano 7° stanza 54 (sabato 8,30 – 13,30 = domenica 9,00 - 12,00) ovvero via fax via al numero 010 5692681 (per altre necessità il numero di riferimento del Settore Estero 010 569 2856 - 2438) o via PEO all'indirizzo mandatoarrestoeuropeo.ca.genova@giustizia.it o PEC all'indirizzo areapromiscuapenale.ca.genova@giustiziacert.it invitando a verificare l’effettiva ricezione telefonicamente. |
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